STATUTO

Statuto dell'Associazione Unitalia

Statuto dell'Associazione denominata UNITALIA – Unione degli Interpreti e dei Traduttori d'Italia, con sede in Via Casilina 233, 00176 Roma.

01. Costituzione & Sede

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata

È costituita, con sede in Roma, l’Associazione di categoria denominata “UNITALIA – Unione degli interpreti e dei traduttori d’Italia”, organizzazione di rappresentanza professionale delle persone che operano in qualità di interpreti e traduttori.

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e di durata illimitata.

L’Associazione può aprire uffici di rappresentanza o sedi decentrate, di rilievo regionale o interregionale, in Italia e all’Estero. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto regola l’ordinamento e la ripartizione delle competenze fra la sede centrale e quelle decentrate.

Logo

Art. 2

L’utilizzo del logo, di acronimi od altri simboli identificativi dell’Associazione da parte dei Soci è sottoposto alla previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, nei limiti e secondo le norme contenute nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

02. Finalità

Art. 3 - Finalità

L’Associazione rappresenta i professionisti effettivamente operanti nel settore della traduzione e dell’interpretariato a livello nazionale, europeo ed internazionale. Essa si prefigge di:

  1. Promuovere la collaborazione con gli Istituti di formazione dei traduttori e degli interpreti riconosciuti e con le Università
  2. Promuovere l’aggiornamento professionale dei traduttori e degli interpreti
  3. Promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione
  4. Garantire, sotto l’aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro dei traduttori e degli interpreti, anche tramite l’elaborazione di contratti tipo
  5. Tutelare gli interessi economici e giuridici dei propri Soci
  6. Promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento:
    • a)di uno stato giuridico professionale
    • b)del diritto d’autore a favore dei traduttori
  7. Promuovere il riconoscimento di uno stato giuridico universitario per i traduttori e gli interpreti che insegnano negli istituti statali e riconosciuti
  8. Promuovere l’istituzione di un albo ufficiale di traduttori ed interpreti
  9. Stipulare contratti di lavoro nazionali
  10. Svolgere funzioni di rappresentanza sindacale
  11. Stabilire tariffe di preparazione dei servizi
  12. Esercitare azione conciliativa nelle controversie di lavoro tra associati e terzi
  13. Promuovere ed organizzare convegni, tavole rotonde, congressi, corsi di formazione e aggiornamento a carattere nazionale ed internazionale
  14. Promuovere la creazione di strumenti idonei a fornire ai Soci forme di previdenza ed assistenza integrativa
  15. Promuovere la sensibilizzazione dei propri soci a dotarsi di una copertura assicurativa

Scopi Particolari

Art. 4

03. Soci

Art. 5 - Soci

Nell’Associazione si distinguono diverse categorie di Soci: ordinari, praticanti, onorari ed aggregati.

Soci ordinari: persone fisiche che svolgano attività non occasionale e retribuita di traduttore e/o interprete.

Soci praticanti: traduttori e/o interpreti che non abbiano ancora maturato l’esperienza professionale richiesta. La permanenza non può protrarsi oltre i tre anni.

Soci onorari: persone fisiche che abbiano dato un contributo determinante nel campo della traduzione e/o dell’interpretariato o che abbiano sostenuto l’Associazione moralmente o materialmente.

Soci aggregati: cultori di materie connesse alla traduzione, studiosi, nonché persone giuridiche quali istituti universitari, SSML riconosciute ed enti culturali.

Ammissione dei Soci

Art. 6

Per l’ammissione in qualità di Socio ordinario si richiede domanda corredata da certificazione del titolo di studio, avvenuto pagamento delle quote associative e curriculum professionale documentato.

È prevista l’ammissione per “chiara fama” valutata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La decisione deve essere comunicata all’interessato entro sette giorni dalla delibera.

Contributi Associativi

Art. 7

I contributi associativi sono costituiti da una quota annuale nella misura decisa dal Consiglio Direttivo. Il versamento è a fondo perduto e non genera diritti di partecipazione trasmissibili a terzi.

La quota annuale deve essere versata entro il 31 marzo. I Soci onorari sono esonerati dal versamento.

Doveri dei Soci

Art. 8

I Soci sono tenuti a rispettare i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro formalizzati nel Codice deontologico, incluso il segreto professionale.

È dovere di ogni Socio la cura dell’aggiornamento professionale e la promozione dello spirito di collaborazione tra colleghi.

Perdita della Qualità di Socio

Art. 9

Si perde la qualità di Socio per: decesso, dimissioni, cessazione dell’attività da oltre sei mesi, decadenza, esclusione o espulsione.

È ritenuto decaduto il Socio che non abbia versato la quota entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

04. Organi dell'Associazione

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Assemblea - Composizione e Funzionamento

Art. 11–15

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci. Hanno diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota e i Soci onorari.

L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all’anno, entro la fine di maggio, e straordinariamente quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci.

È convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima, anche tramite posta elettronica.

Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria

Art. 16

  1. Deliberare le linee e gli orientamenti della politica associativa
  2. Deliberare sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta nell’anno precedente
  3. Approvare i bilanci e i preventivi di spesa annuali
  4. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente
  5. Eleggere il Collegio dei Sindaci

Attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria

Art. 17

  1. Apportare modifiche allo Statuto
  2. Revocare il mandato al Presidente o ai membri del Consiglio Direttivo in caso di grave inadempienza
  3. Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
  4. Deliberare su quant’altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo

Art. 18–20

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea, che eleggono al loro interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Presidente

Art. 21

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Dirige e coordina le attività, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

Tesoriere

Art. 22

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale. Prepara annualmente il bilancio consuntivo e il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Collegio dei Sindaci

Art. 23

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea per cinque anni. Esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie dell'Associazione.

Comitato dei Probiviri

Art. 24

Il Comitato dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Decide sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari e presunte violazioni dello Statuto. Le deliberazioni sono inappellabili.

05. Disposizioni Finanziarie

Esercizio Finanziario

Art. 25

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo.

Patrimonio

Art. 26

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili acquisiti e dalle somme destinate a riserve. L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione durante la propria vita.

Entrate

Art. 27

06. Disposizioni Finali

Eleggibilità alle Cariche Sociali

Art. 28

Coloro che sono eletti in sostituzione di membri cessati dall'incarico durante l'esercizio restano in carica sino alla scadenza naturale degli organi.

Incompatibilità

Art. 29

Tutte le cariche sociali sono incompatibili con l'appartenenza ad organi direttivi di partiti politici, con cariche politiche nelle pubbliche amministrazioni e con cariche in organizzazioni con finalità analoghe.

Scioglimento

Art. 30

In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Norma di Chiusura e Norme Transitorie

Art. 31–32

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si intendono valide e richiamate le norme di legge. Il presente Statuto dovrà essere integrato da un Regolamento di esecuzione da approvarsi dall'Assemblea.

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Documento ufficiale approvato dall’Assemblea straordinaria del 4 novembre 2002 — PDF originale