Statuto dell'Associazione Unitalia
Statuto dell'Associazione denominata UNITALIA – Unione degli Interpreti e dei Traduttori d'Italia, con sede in Via Casilina 233, 00176 Roma.
- Approvato il 4 nov. 2002
- Legge 4/2013
- Roma, Sede Centrale
01. Costituzione & Sede
Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e di durata illimitata.
L’Associazione può aprire uffici di rappresentanza o sedi decentrate, di rilievo regionale o interregionale, in Italia e all’Estero. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto regola l’ordinamento e la ripartizione delle competenze fra la sede centrale e quelle decentrate.
Logo
Art. 2
L’utilizzo del logo, di acronimi od altri simboli identificativi dell’Associazione da parte dei Soci è sottoposto alla previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, nei limiti e secondo le norme contenute nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto.
02. Finalità
Art. 3 - Finalità
L’Associazione rappresenta i professionisti effettivamente operanti nel settore della traduzione e dell’interpretariato a livello nazionale, europeo ed internazionale. Essa si prefigge di:
- Promuovere la collaborazione con gli Istituti di formazione dei traduttori e degli interpreti riconosciuti e con le Università
- Promuovere l’aggiornamento professionale dei traduttori e degli interpreti
- Promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione
- Garantire, sotto l’aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro dei traduttori e degli interpreti, anche tramite l’elaborazione di contratti tipo
- Tutelare gli interessi economici e giuridici dei propri Soci
- Promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento:
- a)di uno stato giuridico professionale
- b)del diritto d’autore a favore dei traduttori
- Promuovere il riconoscimento di uno stato giuridico universitario per i traduttori e gli interpreti che insegnano negli istituti statali e riconosciuti
- Promuovere l’istituzione di un albo ufficiale di traduttori ed interpreti
- Stipulare contratti di lavoro nazionali
- Svolgere funzioni di rappresentanza sindacale
- Stabilire tariffe di preparazione dei servizi
- Esercitare azione conciliativa nelle controversie di lavoro tra associati e terzi
- Promuovere ed organizzare convegni, tavole rotonde, congressi, corsi di formazione e aggiornamento a carattere nazionale ed internazionale
- Promuovere la creazione di strumenti idonei a fornire ai Soci forme di previdenza ed assistenza integrativa
- Promuovere la sensibilizzazione dei propri soci a dotarsi di una copertura assicurativa
Scopi Particolari
Art. 4
- Assicurare ai propri Soci l'informazione relativa alla propria categoria, gestendola e divulgandola anche in qualità di editore
- Esercitare ogni altra funzione o compito che derivi dal presente Statuto, da leggi e regolamenti
- Favorire l'adesione, propria e dei propri associati, ad organizzazioni internazionali che perseguano scopi analoghi
03. Soci
Art. 5 - Soci
Nell’Associazione si distinguono diverse categorie di Soci: ordinari, praticanti, onorari ed aggregati.
Soci ordinari: persone fisiche che svolgano attività non occasionale e retribuita di traduttore e/o interprete.
Soci praticanti: traduttori e/o interpreti che non abbiano ancora maturato l’esperienza professionale richiesta. La permanenza non può protrarsi oltre i tre anni.
Soci onorari: persone fisiche che abbiano dato un contributo determinante nel campo della traduzione e/o dell’interpretariato o che abbiano sostenuto l’Associazione moralmente o materialmente.
Soci aggregati: cultori di materie connesse alla traduzione, studiosi, nonché persone giuridiche quali istituti universitari, SSML riconosciute ed enti culturali.
Ammissione dei Soci
Art. 6
Per l’ammissione in qualità di Socio ordinario si richiede domanda corredata da certificazione del titolo di studio, avvenuto pagamento delle quote associative e curriculum professionale documentato.
È prevista l’ammissione per “chiara fama” valutata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La decisione deve essere comunicata all’interessato entro sette giorni dalla delibera.
Contributi Associativi
Art. 7
I contributi associativi sono costituiti da una quota annuale nella misura decisa dal Consiglio Direttivo. Il versamento è a fondo perduto e non genera diritti di partecipazione trasmissibili a terzi.
La quota annuale deve essere versata entro il 31 marzo. I Soci onorari sono esonerati dal versamento.
Doveri dei Soci
Art. 8
I Soci sono tenuti a rispettare i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro formalizzati nel Codice deontologico, incluso il segreto professionale.
È dovere di ogni Socio la cura dell’aggiornamento professionale e la promozione dello spirito di collaborazione tra colleghi.
Perdita della Qualità di Socio
Art. 9
Si perde la qualità di Socio per: decesso, dimissioni, cessazione dell’attività da oltre sei mesi, decadenza, esclusione o espulsione.
È ritenuto decaduto il Socio che non abbia versato la quota entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
04. Organi dell'Associazione
Art. 10 - Organi dell'Associazione
- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci
- Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Assemblea - Composizione e Funzionamento
Art. 11–15
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci. Hanno diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota e i Soci onorari.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all’anno, entro la fine di maggio, e straordinariamente quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci.
È convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima, anche tramite posta elettronica.
Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria
Art. 16
- Deliberare le linee e gli orientamenti della politica associativa
- Deliberare sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta nell’anno precedente
- Approvare i bilanci e i preventivi di spesa annuali
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente
- Eleggere il Collegio dei Sindaci
Attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria
Art. 17
- Apportare modifiche allo Statuto
- Revocare il mandato al Presidente o ai membri del Consiglio Direttivo in caso di grave inadempienza
- Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
- Deliberare su quant’altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo
Art. 18–20
Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea, che eleggono al loro interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Presidente
Art. 21
Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Dirige e coordina le attività, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.
Tesoriere
Art. 22
Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale. Prepara annualmente il bilancio consuntivo e il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Collegio dei Sindaci
Art. 23
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea per cinque anni. Esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie dell'Associazione.
Comitato dei Probiviri
Art. 24
Il Comitato dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Decide sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari e presunte violazioni dello Statuto. Le deliberazioni sono inappellabili.
05. Disposizioni Finanziarie
Esercizio Finanziario
Art. 25
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo.
Patrimonio
Art. 26
Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili acquisiti e dalle somme destinate a riserve. L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione durante la propria vita.
Entrate
Art. 27
- Contributi associativi ordinari e straordinari a carico dei Soci
- Finanziamenti pubblici e/o privati
- Donazioni e altre liberalità
- Entrate provenienti da attività commerciale od altro
06. Disposizioni Finali
Eleggibilità alle Cariche Sociali
Art. 28
Coloro che sono eletti in sostituzione di membri cessati dall'incarico durante l'esercizio restano in carica sino alla scadenza naturale degli organi.
Incompatibilità
Art. 29
Tutte le cariche sociali sono incompatibili con l'appartenenza ad organi direttivi di partiti politici, con cariche politiche nelle pubbliche amministrazioni e con cariche in organizzazioni con finalità analoghe.
Scioglimento
Art. 30
In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori.
Norma di Chiusura e Norme Transitorie
Art. 31–32
Per quanto non stabilito dal presente Statuto si intendono valide e richiamate le norme di legge. Il presente Statuto dovrà essere integrato da un Regolamento di esecuzione da approvarsi dall'Assemblea.
Scarica lo Statuto Completo
Documento ufficiale approvato dall’Assemblea straordinaria del 4 novembre 2002 — PDF originale