Codice Deontologico
Unitalia

Gli associati sono tenuti a rispettare le seguenti norme di deontologia professionale. Le norme si applicano a tutti i traduttori e gli interpreti nell'esercizio della loro attivitĂ  e nei rapporti tra loro e con i terzi.

01. Principi Generali

Ambito di Applicazione

Art. 1

Le norme deontologiche si applicano a tutti i traduttori e gli interpreti nell'esercizio della loro attivitĂ  e nei rapporti tra loro e con i terzi.

PotestĂ  Disciplinare e Regolamentare

Art. 2

Spetta agli organi disciplinari la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche. Spetta altresì agli organi dell'Associazione precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.

VolontarietĂ  dell'Azione

Art. 3

La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

AttivitĂ  all'Estero

Art. 4

Nell'esercizio di attivitĂ  professionale all'estero, traduttori e interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonchĂ© alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attivitĂ , se ciĂ² è previsto a condizioni di reciprocitĂ .

Dovere di ProbitĂ , DignitĂ  e Decoro

Art. 5

Il traduttore e l'interprete devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probitĂ , dignitĂ  e decoro. Ăˆ fatto divieto di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica. Con la propria attivitĂ  i soci non devono contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.

Dovere di LealtĂ  e Correttezza

Art. 6

Il traduttore e l'interprete devono svolgere la propria attivitĂ  con lealtĂ  e correttezza. Ăˆ assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni acquisite nell'esercizio della professione. L'interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettivitĂ  ed equidistanza; l'interprete di tribunale deve tenere sempre presente che opera nell'interesse superiore della Giustizia.

Dovere di Diligenza

Art. 7

Il traduttore e l'interprete devono adempiere ai propri doveri con diligenza. Devono rispettare le modalitĂ  e i termini dell'incarico, i termini di consegna e curare l'aspetto esteriore del testo tradotto.

Dovere di Segretezza e Riservatezza

Art. 8

Ăˆ dovere del traduttore e dell'interprete conservare il segreto sull'attivitĂ  prestata e mantenere la riservatezza sugli affari trattati. Devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in loro possesso.

Dovere di Competenza

Art. 9

L'accettazione di un incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo. Il traduttore e l'interprete devono comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione richiesta e la necessitĂ  dell'integrazione con altro collega.

Dovere di Aggiornamento Professionale

Art. 10

Ăˆ dovere del traduttore e dell'interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.

Dovere di Adempimento Previdenziale e Fiscale

Art. 11

Il traduttore e l'interprete hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle leggi cogenti e dalle norme in vigore.

Dovere di Evitare IncompatibilitĂ 

Art. 12

Ăˆ dovere evitare situazioni di incompatibilitĂ  e segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualitĂ  della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'Associazione.

Divieto di PubblicitĂ 

Art. 13

Ăˆ consentita solo la pubblicitĂ  specifica e informativa, in ordine al proprio particolare ramo di attivitĂ  o specializzazione, purchĂ© attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla dignitĂ  della professione.

Divieto di Intermediazione

Art. 14

La collaborazione tra professionisti non deve costituire il presupposto dell'intermediazione a fini di lucro.

Dovere di Rispettare le Condizioni di Lavoro

Art. 15

Ăˆ dovere del traduttore e dell'interprete rispettare le condizioni di lavoro definite da UNITALIA.

02. Rapporti con i Colleghi

Rapporto di Colleganza

Art. 16

Il traduttore e l'interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialitĂ  e lealtĂ , al fine di rendere piĂ¹ serena e corretta l'attivitĂ  professionale. Devono astenersi da ogni attivitĂ  o forma di pubblicitĂ  che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi e non devono esprimere critiche sui colleghi per il loro operato.

Divieto di Accaparramento di Committenti

Art. 17

Il traduttore e l'interprete si asterranno da qualsiasi comportamento che possa definirsi "concorrenza sleale". Ăˆ vietato sfruttare informazioni riguardanti i committenti di altri colleghi o approfittare di incarichi in Ă©quipe al fine di accaparrarsi committenti.

Notizie Riguardanti i Colleghi

Art. 18

Ăˆ tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.

03. Rapporti con i Committenti

Rapporto di Fiducia

Art. 19

Il rapporto fiduciario è alla base dell'attività professionale.

Mancata Prestazione di AttivitĂ 

Art. 20

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza.

Obbligo di Informazione

Art. 21

Il traduttore e l'interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

Obbligo di Restituzione di Documenti

Art. 22

Il traduttore e l'interprete sono tenuti a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.

Azioni per il Pagamento del Compenso

Art. 23

Il traduttore e l'interprete devono richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto. Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti, possono procedere giudizialmente nei confronti del committente.

La Testimonianza del Traduttore o dell'Interprete

Art. 24

Per quanto possibile, il traduttore e l'interprete devono astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attivitĂ  professionale o inerenti all'incarico ricevuto.

04. Rapporti con le Altre Associazioni

Collaborazione tra Associazioni

Art. 25

Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e dell'attuazione di azioni comuni a tutela della professione. Tali rapporti sono riservati al Presidente o ai suoi delegati.

Appartenenza ad Altre Associazioni

Art. 26

L'appartenenza dei soci UNITALIA ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle Condizioni di Lavoro di UNITALIA.

Conflitto di Interessi tra Associazioni

Art. 27

I soci di UNITALIA che rivestono cariche rappresentative in altre associazioni devono astenersi dal partecipare ad incontri di lavoro tra UNITALIA e tali associazioni per evitare situazioni conflittuali.

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