Codice Deontologico
Unitalia
Gli associati sono tenuti a rispettare le seguenti norme di deontologia professionale. Le norme si applicano a tutti i traduttori e gli interpreti nell'esercizio della loro attivitĂ e nei rapporti tra loro e con i terzi.
01. Principi Generali
Ambito di Applicazione
Art. 1
Le norme deontologiche si applicano a tutti i traduttori e gli interpreti nell'esercizio della loro attivitĂ e nei rapporti tra loro e con i terzi.
PotestĂ Disciplinare e Regolamentare
Art. 2
Spetta agli organi disciplinari la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche. Spetta altresì agli organi dell'Associazione precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.
VolontarietĂ dell'Azione
Art. 3
La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
AttivitĂ all'Estero
Art. 4
Nell'esercizio di attivitĂ professionale all'estero, traduttori e interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonchĂ© alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attivitĂ , se ciĂ² è previsto a condizioni di reciprocitĂ .
Dovere di ProbitĂ , DignitĂ e Decoro
Art. 5
Il traduttore e l'interprete devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probitĂ , dignitĂ e decoro. Ăˆ fatto divieto di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica. Con la propria attivitĂ i soci non devono contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.
Dovere di LealtĂ e Correttezza
Art. 6
Il traduttore e l'interprete devono svolgere la propria attivitĂ con lealtĂ e correttezza. Ăˆ assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni acquisite nell'esercizio della professione. L'interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettivitĂ ed equidistanza; l'interprete di tribunale deve tenere sempre presente che opera nell'interesse superiore della Giustizia.
Dovere di Diligenza
Art. 7
Il traduttore e l'interprete devono adempiere ai propri doveri con diligenza. Devono rispettare le modalitĂ e i termini dell'incarico, i termini di consegna e curare l'aspetto esteriore del testo tradotto.
Dovere di Segretezza e Riservatezza
Art. 8
Ăˆ dovere del traduttore e dell'interprete conservare il segreto sull'attivitĂ prestata e mantenere la riservatezza sugli affari trattati. Devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in loro possesso.
Dovere di Competenza
Art. 9
L'accettazione di un incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo. Il traduttore e l'interprete devono comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione richiesta e la necessitĂ dell'integrazione con altro collega.
Dovere di Aggiornamento Professionale
Art. 10
Ăˆ dovere del traduttore e dell'interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.
Dovere di Adempimento Previdenziale e Fiscale
Art. 11
Il traduttore e l'interprete hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle leggi cogenti e dalle norme in vigore.
Dovere di Evitare IncompatibilitĂ
Art. 12
Ăˆ dovere evitare situazioni di incompatibilitĂ e segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualitĂ della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'Associazione.
Divieto di PubblicitĂ
Art. 13
Ăˆ consentita solo la pubblicitĂ specifica e informativa, in ordine al proprio particolare ramo di attivitĂ o specializzazione, purchĂ© attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla dignitĂ della professione.
Divieto di Intermediazione
Art. 14
La collaborazione tra professionisti non deve costituire il presupposto dell'intermediazione a fini di lucro.
Dovere di Rispettare le Condizioni di Lavoro
Art. 15
Ăˆ dovere del traduttore e dell'interprete rispettare le condizioni di lavoro definite da UNITALIA.
02. Rapporti con i Colleghi
Rapporto di Colleganza
Art. 16
Il traduttore e l'interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialitĂ e lealtĂ , al fine di rendere piĂ¹ serena e corretta l'attivitĂ professionale. Devono astenersi da ogni attivitĂ o forma di pubblicitĂ che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi e non devono esprimere critiche sui colleghi per il loro operato.
Divieto di Accaparramento di Committenti
Art. 17
Il traduttore e l'interprete si asterranno da qualsiasi comportamento che possa definirsi "concorrenza sleale". Ăˆ vietato sfruttare informazioni riguardanti i committenti di altri colleghi o approfittare di incarichi in Ă©quipe al fine di accaparrarsi committenti.
Notizie Riguardanti i Colleghi
Art. 18
Ăˆ tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.
03. Rapporti con i Committenti
Rapporto di Fiducia
Art. 19
Il rapporto fiduciario è alla base dell'attività professionale.
Mancata Prestazione di AttivitĂ
Art. 20
Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza.
Obbligo di Informazione
Art. 21
Il traduttore e l'interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.
Obbligo di Restituzione di Documenti
Art. 22
Il traduttore e l'interprete sono tenuti a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.
Azioni per il Pagamento del Compenso
Art. 23
Il traduttore e l'interprete devono richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto. Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti, possono procedere giudizialmente nei confronti del committente.
La Testimonianza del Traduttore o dell'Interprete
Art. 24
Per quanto possibile, il traduttore e l'interprete devono astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attivitĂ professionale o inerenti all'incarico ricevuto.
04. Rapporti con le Altre Associazioni
Collaborazione tra Associazioni
Art. 25
Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e dell'attuazione di azioni comuni a tutela della professione. Tali rapporti sono riservati al Presidente o ai suoi delegati.
Appartenenza ad Altre Associazioni
Art. 26
L'appartenenza dei soci UNITALIA ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle Condizioni di Lavoro di UNITALIA.
Conflitto di Interessi tra Associazioni
Art. 27
I soci di UNITALIA che rivestono cariche rappresentative in altre associazioni devono astenersi dal partecipare ad incontri di lavoro tra UNITALIA e tali associazioni per evitare situazioni conflittuali.
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